ART. 24 SPESE PER GARE EFFETTUATE IN CAMPO NEUTRO

1. La società nel cui interesse viene disposta la requisizione di un campo neutro ai sensi dell'art. 28 co. 7 del presente Statuto, deve in ogni caso versare alla società che ha la disponibilità del campo requisito un indennizzo pari al 20% dell'incasso depurato delle imposte e tasse erariali, ma comunque non inferiore a € 10.000 (diecimila/00).