Art.25 – Spostamenti di data - FIPAV -
1. L'organismo competente potrà accordare, in presenza di motivi di carattere eccezionale, spostamenti di data. Tali richieste devono essere accompagnate dalla tassa prevista e devono pervenire, in caso di anticipi entro cinque giorni prima dalla data richiesta e, in caso di posticipi, entro cinque giorni prima della data prevista nel calendario per la disputa dell'incontro.
2. In caso di manifestazioni internazionali ufficiali le cui date di svolgimento coincidono con quelle di campionato, il Consiglio Federale dispone il rinvio di tutte o di alcune delle gare di calendario in programma per quella giornata.
3. L'organismo competente ha la facoltà, mediante preavviso di sette giorni ai sodalizi interessati, di spostare d'autorità la data e l'orario di un incontro di campionato ai fini di consentire la ripresa televisiva.
4. Le circolari di indizione possono prevedere ulteriori modalità in ordine alla variazione della data, in funzione della regolarità del campionato.
5. Non saranno concessi spostamenti di data ove ciò comporti una alterazione della regolarità del campionato.