Art.25 – Tesseramento degli atleti alla FIPAV: omologazione, nozione, competenza
1. La domanda di tesseramento o di rinnovo annuale viene valutata dalla FIPAV attraverso la procedura della omologazione.
2. Gli effetti dell'omologazione retroagiscono alla data di invio alla FIPAV o di presentazione al Comitato Territoriale della relativa domanda, salvo che per i cittadini stranieri e per gli atleti provenienti da Federazione straniera per i quali vige la disciplina di cui ai successivi articoli dal 43 al 55.
3. La competenza dell'omologazione appartiene all'Ufficio Tesseramento.
4. L'omologazione del tesseramento non influisce sulla responsabilità dell'associato presso il quale l'atleta sia tesserato per qualunque danno che possa derivare all'atleta medesimo dalla sua partecipazione all'attività federale e comunque non costituisce assunzione di responsabilità da parte della FIPAV. Peraltro, ogni atleta tesserato godrà della copertura assicurativa stipulata dalla FIPAV.