Art. 25 Allenatori Dilettanti
1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento degli Allenatori Dilettanti da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
NORMA TRANSITORIA
La modifica al presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.