Art.25 – Assemblea Nazionale: attribuzioni - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. L'Assemblea Nazionale è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici per:
a) verificare l'attuazione del bilancio programmatico di indirizzo da parte del Consiglio Federale nel quadriennio precedente;
b) eleggere con votazioni separate il Presidente Federale (con ciò approvando il bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio in corso dallo stesso presentato), i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) deliberare su ogni altra materia posta all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria:
a) per deliberare sull'approvazione del bilancio, quando si verifichino le condizioni previste dall'articolo 6, comma 8, del presente Statuto;
b) nelle ipotesi previste nel presente Statuto, per eleggere con votazioni separate il Presidente, i Vice Presidenti o l'intero Consiglio Federale decaduti ovvero singoli componenti dello stesso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
c) per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
d) per deliberare le proposte di modifica dello Statuto federale;
e) per deliberare la proposta di scioglimento della Federazione;
f) su richiesta motivata di almeno la metà più uno delle società ed associazioni sportive aventi diritto a voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti, per deliberare sull'ordine del giorno indicato dai richiedenti;
g) su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il ConsiglioFederale;
h) su richiesta di almeno la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni tesserati aventi diritto di voto nelle assemblee sociali.
3 bis. Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
4. Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la verifica dei poteri ed i componenti della Commissione di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
5. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di convocare l'Assemblea Straordinaria da parte degli Organi di volta in volta indicati dal presente Statuto, alla convocazione provvede il Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Su proposta del Presidente Federale l'Assemblea Nazionale nomina i Presidenti Onorari e i Soci d'Onore della Federazione.