Art. 25 – Avvio del procedimento
1. La notizia di illecito può pervenire presso la Commissione Federale Agenti Sportivi tramite:
a) esposto, denuncia o qualunque atto scritto da parte di chi abbia un interesse, purché redatto in forma scritta, e contenente gli elementi sufficienti a identificare l'esponente, nonché l'indicazione chiara del nome e cognome dell'agente i cui comportamenti sono oggetto di denuncia. La Commissione Federale Agenti Sportivi non procederà su notizie di illecito anonime, ossia prive degli elementi sufficienti ad identificare l'esponente, o l'agente sportivo oggetto della segnalazione;
b) segnalazione della Procura Federale istituita, che, a sua volta, abbia ricevuto una notizia con le medesime caratteristiche di procedibilità previste alla precedente lett. a) del presente comma.