Art. 25 bis Divisione Calcio Femminile
1. La Divisione calcio femminile è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. La Divisione Calcio Femminile ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..
3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Calcio Femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da quattro componenti eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalla FIGC.
4. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico e si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Direttore Generale della F.I.G.C., o loro delegati. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile costituita ai sensi del successivo art. 48 bis.
6. La Federazione, ove ritenuto, al fine di garantire il livello della qualità organizzativa delle competizioni, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni nazionali di calcio femminile.
7. L'organizzazione dell'attività di calcio femminile in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.
NORMA TRANSITORIA Fino alla costituzione del primo Consiglio Direttivo della Divisione calcio Femminile, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Consiglio Federale, che può delegare a tal fine il Presidente Federale.