Art. 25 Comitato di presidenza
1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice-Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti e uno delle Componenti tecniche. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.
2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella preparazione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; esamina la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; sottopone all'approvazione del Consiglio Federale le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.