Art. 25 - Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. 

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