Art. 25 I tornei giovanili
1. La durata delle gare dei tornei giovanili è quella prevista dalle norme relative all'attività delle singole categorie di calciatori.
2. Qualora il calendario preveda uno svolgimento rapido dei tornei - con più gare nello stesso giorno o in giorni consecutivi per la medesima squadra - i Comitati che li disciplinano possono ridurre la durata dei tempi di gara.
3. I tornei sono soggetti all'approvazione dei competenti Organi federali nel rispetto delle normative vigenti.