(Art. 25) Norme transitorie e finali
1. Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili, previa delibera della Giunta Nazionale del CONI, anche alle federazioni sportive nazionali che non hanno istituito il settore professionistico.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e gli atleti sono tenuti a comunicare alla federazione sportiva nazionale professionistica competente, che li rende disponibili sul proprio sito internet istituzionale entro il 31 marzo successivo, i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell'anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dal CONI su proposta delle federazioni sportive nazionali professionistiche.
3. Con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI sono approvate eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento.
4. Con deliberazione del Presidente del CONI sono adottati il disciplinare tecnico e la tabella di equipollenza, richiamati nel presente Regolamento.
5. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 10, le iscrizioni al Registro nazionale, effettuate nel corso del 2019 ovvero sino all'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno validità fino al 31 dicembre 2020, a condizione che siano versati diritti di segreteria pari a 250,00 euro e sia altresì, ove necessario, la durata della polizza di rischio professionale di cui all'art. 5, comma 6, lettera c).
6. Fermo restando, su istanza dell'interessato, il riconoscimento professionale attraverso misure compensative, per gli agenti sportivi iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale entro la data del 14 maggio 2020, e privi di titolo abilitativo unionale equipollente, si applica l'istituto della domiciliazione secondo quanto previsto al precedente art.23.
7. I contratti di mandato sottoscritti dai soggetti di cui al precedente alinea, purché depositati presso le federazioni sportive nazionali professionistiche entro la data del 14 maggio 2020, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito.
8. Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili, oltre che agli agenti sportivi stabiliti, anche agli agenti sportivi domiciliati.