Art. 25 – Ordinamento delle Discipline sportive associate

1. La Giunta Nazionale stabilisce l'erogazione di contributi in favore delle Discipline sportive associate, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione.

2. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla Disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

3. La Giunta Nazionale può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento delle Discipline sportive associate.

4. Alle Discipline sportive associate e ai loro affiliati e tesserati, per quanto non previsto dal presente Titolo V e salvo espresse deroghe, si applicano tutte le norme del presente statuto, dettate in riferimento all'ordinamento delle Federazioni sportive nazionali.