Art. 25 Organi tecnici in genere
1. Tutti gli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per una stagione sportiva ed eventuali componenti nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine.
2. Gli Organi Tecnici provvedono:
a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale;
b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico, alle designazioni di competenza; c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri in organico, previa loro convocazione, anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessaria;
d) in attuazione delle Norme per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico;
e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dalle Norme di funzionamento;
f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dismissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore.
3. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 41 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare.
4. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione.
5. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze le Norme di funzionamento approvate dal Comitato Nazionale.
6. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile.
7. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto di svolgere altra attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.
8. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D e CAI non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di quattro stagioni sportive, anche non consecutive.
I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN 5 e CAN BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive.
I Presidenti e Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.
I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.