ART. 25 RIMBORSO SPESE PER GARE NON DISPUTATE O INTERROTTE. SANZIONI
1. La società che rinunzia alla disputa di una gara ufficiale deve darne comunicazione alla Lega ed all'altra società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax, entro le ore ventiquattro del quarto giorno che precede quello fissato per la disputa della gara.
2. Esclusi i casi in cui la rinunzia alla disputa o la prosecuzione di una gara ufficiale sia dovuta a circostanze di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, il Consiglio Direttivo irroga alle società che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di una gara ufficiale, con criterio di equità e tenuto conto se vi è stato il rispetto dei termini di cui al precedente comma, le relative sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 53 co. 7 N.O.I.F.