Art.26 – Spostamenti di orario - FIPAV -

1. L'organismo competente può consentire spostamenti di orario. Tali richieste devono essere accompagnate dall'accordo scritto delle società, dalla tassa prevista e devono pervenire entro cinque giorni prima della data prevista nel calendario per la disputa dell'incontro.

2. Non saranno concessi spostamenti di orario ove ciò comporti una alterazione della regolarità del campionato.

3. Le circolari di indizione possono prevedere ulteriori modalità in ordine alla variazione dell'orario, in funzione della regolarità del campionato.