Art.26 – Tesseramento degli atleti alla FIPAV: rigetto dell'omologazione
1. L'Ufficio Tesseramento deve rigettare l'omologazione quando difettino i requisiti formali e sostanziali previsti nel presente Regolamento e nelle norme organizzative della stagione sportiva in corso. I provvedimenti di non omologazione sono comunicati all'atleta e all'associato mediante lettera raccomandata A.R.
2. I provvedimenti di omologazione e di rigetto dell'omologazione possono essere impugnati dinanzi la Commissione Tesseramento Atleti secondo quanto previsto nel Regolamento Giurisdizionale.