Art.26 – Assemblea Nazionale: partecipazione - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Per le società ed associazioni sportive associate alla FIPAV partecipano all'Assemblea Nazionale la persona che ne ha la rappresentanza legale, il rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività e il rappresentante dei tecnici sportivi maggiorenni tesserati in attività. In caso di impedimento della persona che rappresenta legalmente la società o l'associazione sportiva, partecipa all'Assemblea quella che la sostituisce secondo l'ordinamento interno od un suo delegato purché componente il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserato FIPAV. I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici esercitano il diritto di voto spettante alla categoria per la quale risultino tesserati. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici partecipanti alle assemblee nazionali non possono ricevere né rilasciare deleghe in quella sede.
2. I Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di Società Sportive aventi diritto di voto, nella misura massima di seguito indicata:
1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
2 deleghe, fino a 400 associazioni e società votanti;
3 deleghe, fino a 800 associazioni e società votanti;
4 deleghe, fino a 1500 associazioni e società votanti;
5 deleghe, oltre le 1500 associazioni e società votanti.
I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:
1 oltre le 50 associazioni e società votanti;
2 oltre le 100 associazioni e società votanti;
3 oltre le 300 associazioni e società votanti;
4 oltre le 500 associazioni e società votanti;
5 oltre le 600 associazioni e società votanti;
I Presidenti, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Regionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega. Nelle Assemblee Territoriali, in presenza di almeno 20 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega. I Presidenti dei Comitati Territoriali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Territoriali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.
2. bis La delega deve essere redatta per iscritto su documento che riporti l'intestazione dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere, a pena di inammissibilità:
- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;
3. È preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare di squalifica, inibizione o sospensione irrogato dagli Organi di Giustizia e tuttora in corso di esecuzione, ai rappresentanti degli affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
4. Ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali, degli Organi di Giustizia e delle Commissioni Nazionali.