Art. 26 bis UEFA GK A

1. Gli Allenatori UEFA GK A sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento UEFA GK A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L'abilitazione a UEFA GK A si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale. Il Settore Tecnico ne stabilisce i programmi e l'attuazione secondo le direttive della Coaching Convention.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione UEFA GK A il conseguimento della qualifica UEFA GK B, il possesso della qualifica UEFA B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

NORMA TRANSITORIA

I commi 1 e 4 nella parte relativa al requisito della iscrizione nel Ruolo degli attivi entrano in vigore il 1° gennaio 2023.