Art. 26 - Carico e Scarico di Beni Mobili - Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV
1. I beni mobili sono inventariati in base ai titoli di acquisto e sono cancellati dall'inventario con provvedimento del Consiglio Federale per perdita, cessione o altre cause.
2. Nel caso di cancellazione dall'inventario di beni dichiarati "fuori uso" dei quali risulti accertata l'impossibilita di recupero economico, il Consiglio Federale stabilisce altresì le modalità di eliminazione dei beni stessi.