Art. 26 Elezione e composizione del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) sette dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. Fra i consiglieri federali della Lega Nazionale Dilettanti, deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore ad uno; fra i tecnici devono essere rappresentate sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica e deve essere assicurata la presenza di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile. In conformità all'art. 4, co. 2, del Regolamento FIFA sugli arbitri e ai Principi Fondamentali del CONI, il Presidente dell'AIA è membro di diritto del Consiglio federale. Sono membri di diritto del Consiglio Federale senza diritto di voti i membri italiani del Comitato esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica e il Presidente del Settore tecnico.

3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.

4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché l'elezione dei consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, avviene in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, ai Principi Fondamentali, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni i regolamenti alla Lega e/o associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I regolamenti devono rispettare, in ogni caso, i principi di democrazia interna, nonché la regola che l'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con espressione di preferenze e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolar

5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale sono convocate dal Presidente federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.

6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, al Collegio dei revisori dei conti, alla COVISOC e agli altri organismi del Sistema delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali. In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio federale tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, si procede, su decisione del Consiglio federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall'ultimo degli eletti, ovvero a nuove elezioni in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza. Nell'ipotesi in cui sia comunque compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.