Art. 26 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, o eletti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

c) avvocati dello Stato, anche a riposo;

d) notai;

e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.

4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.

5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.