Art. 26 – Ordinamento degli Enti di promozione sportiva


1. Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

2. Possono essere stipulate apposite convenzioni tra Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità. 


3. Lo statuto, in armonia con i principi fondamentali del CONI, stabilisce l'assenza di fini di lucro e garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.

3 bis. Gli Enti di promozione sportiva sono costituiti ai fini sportivi da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati.

3 ter. La Giunta Nazionale, nell'approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, lo Statuto degli Enti di promozione sportiva, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi fondamentali del Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia agli Enti, entro 90 giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo Statuto per opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il termine di 90 giorni senza tale rinvio, lo Statuto si intende approvato. Qualora gli Enti di promozione non modifichino lo Statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento.

3 quater. Gli Enti di promozione sportiva sono sottoposti al controllo del CONI secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni e dal presente Statuto.

3 quinquis. La Giunta Nazionale, su proposta degli Enti di promozione sportiva, può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a livello nazionale.