Art. 26 – Procedimento di primo grado
1. Ricevuta la notizia dell'illecito secondo quanto previsto all'art. 25, il Presidente della Commissione Federale Agente Sportivi:
a) verifica senza indugio se la notizia sia pervenuta nelle forme previste all'art. 25 comma 1. In caso contrario, ossia quando non sia possibile individuare in alcun modo l'esponente e/o non sia indicato il nominativo dell'agente sportivo, dichiara con proprio succinto provvedimento il non luogo a procedere. Il provvedimento è annotato sul Registro di cui all'art. 23;
b) quando non debba procedere nei modi di cui alla lett. a), il Presidente della Commissione, senza indugio:
b.1) provvede a formare il collegio secondo quanto previsto all'art. 22 comma 2, ed a fissare la data della riunione preliminare, che dovrà svolgersi almeno quaranta giorni dopo la data di fissazione medesima;
b.2) con il medesimo provvedimento nomina un componente del collegio con funzioni di istruttore.
2. Il provvedimento, unitamente all'esposto, viene trasmesso all'agente sportivo oggetto di segnalazione, il quale nei quindici giorni successivi ha facoltà di far pervenire alla Commissione Federale Agenti Sportivi memorie e documenti. Decorsi i quindici giorni il componente istruttore, sulla base degli atti e dei documenti forma una relazione da presentare alla riunione preliminare del Collegio.
3. Il Collegio sentito il componente istruttore:
a) qualora la notizia di illecito risulti manifestamente infondata, definisce il procedimento con la formula "non luogo a provvedimento disciplinare".
b) qualora ritiene vi siano elementi sufficienti per procedere all'accertamento disciplinare, formula il capo di incolpazione, e fissa una udienza per la discussione alla quale l'agente sportivo ha facoltà di comparire, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza stessa per presentare un atto di costituzione contenente le difese e le eventuali richieste di prova, nonché per presentare documenti. Il provvedimento deve essere inviato all'incolpato nei tre giorni successivi. Tra la comunicazione del provvedimento e l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.
4. L'atto di costituzione può essere sottoscritto dall'incolpato o da un procuratore munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge, da allegarsi all'atto di costituzione.
5. Con l'atto di costituzione l'incolpato può depositare documenti, chiedere che vengano assunte le dichiarazioni di persone informate sui fatti o di periti, le quali possono essere anche rese in forma scritta ed allegate all'atto della costituzione, purché siano sottoscritte dal dichiarante con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, chiedere di essere ascoltato personalmente.
6. All'udienza di discussione l'incolpato può comparire in proprio, o tramite un rappresentante munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge. Ha altresì facoltà di farsi assistere e difendere da persona di sua fiducia.
7. L'udienza di discussione può essere differita, d'ufficio o su richiesta dell'incolpato, solo per comprovati motivi. Con il provvedimento di differimento, disposto dal Presidente del Collegio, e inviato all'incolpato, viene altresì fissata la nuova udienza dibattimentale che deve essere celebrata non oltre i quindici giorni successivi alla data in cui era stata fissata la prima udienza. I termini per la costituzione decorrono comunque dalla data della prima udienza, fatta salva la rimessione in termini che è oggetto di valutazione da parte del Collegio.
8. All'udienza di discussione vengono assunti i mezzi di prova richiesti dall'incolpato e ritenuti ammissibili e rilevanti dal Collegio, e viene ascoltato l'incolpato che ne faccia richiesta. Qualora non sia possibile assumere in tutto o in parte le prove nel corso dell'udienza, anche per mancata comparizione, per comprovati e documentati motivi, dell'incolpato qualora abbia chiesto di essere sentito o qualora non sia rappresentato da un procuratore, o di chi debba essere ascoltato, può essere fissata una successiva udienza entro e non oltre trenta giorni.
9. Il Collegio non può disporre d'ufficio l'assunzione di prove, tranne la acquisizione, anche presso terzi, di documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
10. Dell'udienza viene redatto processo verbale in forma succinta.
11. Al termine dell'udienza il Collegio trattiene in decisione il procedimento.
12. La decisione completa di motivazione deve essere resa e depositata nei venti giorni successivi all'udienza. Il Collegio può disporre un termine più lungo, non superiore a sessanta giorni dandone dichiarazione al termine dell'udienza.
13. La decisione deve contenere il dispositivo e una succinta motivazione dei fatti e delle ragioni di diritto che hanno condotto alla pronuncia, e può essere di proscioglimento o di irrogazione della sanzione disciplinare.
14. La decisione deve essere assunta a maggioranza dei componenti, sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal componente istruttore.
15. La decisione viene depositata presso la Commissione Federale Agenti Sportivi e comunicata all' incolpato.
16. La decisione viene annotata sul Registro delle notizie di illecito di cui all'art. 23. 17. La decisione è esecutiva a fare data dal suo deposito.