Art. 26 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali - FIPAV -
1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza, dopo avere assunto, occorrendo anche mediante audizioni personali, le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Nel caso in cui il referto di gara o la relazione degli arbitri o del commissario di campo siano insufficienti, il Giudice Sportivo, d'ufficio, può convocare a chiarimento il primo arbitro ed il Commissario di campo nonché testimoni particolarmente qualificati, redigendo di tali chiarimenti processo verbale.
2. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.