Art. 26 Scioglimento

1 - Lo scioglimento della L.N.D. è deliberato dall'unanimità dell'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo della L.N.D.. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi. Il patrimonio della L.N.D., che residua all'esito della liquidazione in qualsiasi ipotesi di scioglimento, è devoluto alla F.I.G.C. o ad altri organismi indicati dalla F.I.G.C.

2 - Possono chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento della L.N.D. un numero di società e associazioni sportive associate pari almeno ai quattro quinti del totale delle stesse.

3- L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento della L.N.D. è validamente costituita e può deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei Delegati assembleari.