Art. 26 ter UEFA GK B
1. Gli Allenatori UEFA GK B sono abilitati alla preparazione di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili (comprese quelle Primavera) di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento degli Allenatori UEFA GK B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
2. L'abilitazione UEFA GK B si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi interregionali o regionali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi - secondo le direttive della Coaching Convention - e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.
3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione UEFA GK B il conseguimento della qualifica UEFA B, UEFA C o Licenza D, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.
5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..
NORMA TRANSITORIA
I commi 1 e 4 nella parte relativa al requisito della iscrizione nel Ruolo degli attivi entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
Per la stagione sportiva 2022-23 gli iscritti ai ruoli UEFA GK B sono abilitati alla preparazione dei portieri di prime squadre della Lega Pro.