Art. 27 Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile
1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili, ad eccezione delle squadre Primavera, di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera". Il tesseramento degli Allenatori Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
2. L'abilitazione Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.
3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
NORMA TRANSITORIA
Il comma 1 nella parte relativa al requisito della iscrizione nel Ruolo degli attivi entra. in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.