Art.27 – Assemblea Nazionale: costituzione - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -

1. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita:

a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà degli aventi diritto a voto;

b) in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 67 del presente Statuto, quando sia presente o rappresentato almeno un quarto degli aventi diritto a voto ove si tratti di Assemblea nella quale si deve procedere all'elezione di Organi Federali; qualunque sia la partecipazione degli aventi diritto a voto quando si tratti di Assemblea non elettiva.