Art. 27 - Avvio del procedimento
1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
a) con atto di deferimento del procuratore federale;
b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.