ART. 27 CALENDARI DELLE COMPETIZIONI UFFICIALI
1. Il Consiglio Direttivo provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega, sottoponendoli all'Assemblea per l'approvazione.
2. Non è ammesso reclamo da parte delle società sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine con le luci artificiali qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. È, peraltro, in facoltà del Presidente disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di uno o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare.
3. Le società che debbano disputare gare di competizioni ufficiali dell'U.E.F.A. che hanno luogo nella giornata di martedì, possono richiedere al Presidente la disputa al venerdì delle gare di Campionato immediatamente antecedenti le gare delle competizioni ufficiali menzionate. A partire dal turno dei quarti di finale della U.E.F.A. Europa League, le società interessate possono ottenere l'anticipo delle proprie gare di Campionato anche se le gare delle competizioni U.E.F.A. sono fissate nel giorno di mercoledì. È in ogni caso escluso il diritto di richiedere l'anticipo per le società le cui gare delle competizioni U.E.F.A. si svolgono il giovedì.
4. La richiesta della società interessata, ai sensi dei precedenti commi, deve essere formulata per iscritto almeno 10 giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato ed il Presidente dispone con proprio provvedimento, fissando l'orario di inizio della gara.