Art. 27 Efficacia dei provvedimenti federali, di Lega e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto della F.I.G.C., ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la F.I.G.C. è affiliata, nonché il presente Statuto ed ogni norma regolamentare della L.N.D..

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega, dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali.

Non sono soggette alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I. e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti:

a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni;
b) la perdita della gara;
c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori;

d) la squalifica del campo.