Art. 27 Funzioni del Consiglio federale
1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo e di indirizzo generale della FIGC. Il Consiglio Federale è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma e linee guida necessarie per l'attuazione del presente Statuto. Emana i principi informatori per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo
svolgimento;
b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;
c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
d) coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
g) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia con le modalità previste dall'art. 34;
h) nominaicomponentiocollaboratoridegliOrganidellagiustiziasportiva;
i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
l) nomina i componenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
m) approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell'AIA, del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
n) designaicandidatiitalianiperlecarichepressogliorganismiinternazionalidellaFIFA e dell'UEFA;
o) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari stabilendone i poteri;
p) riconosceleassociazionidicalciatorieditecnicicomparativamentepiùrappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
q) deliberasulladistribuzionedellerisorsesecondocriteridimutualitàcalcistica;
r) riconosce, per delega del CONI, le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
s) approva, per delega del CONI, gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
t) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
u) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
v) svolgeognifunzioneprevistadall'art.3delpresenteStatuto.
4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.
5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.