Art. 27 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello - FIPAV -

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dal giorno successivo a quello della data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del Presidente della Corte Sportiva d'Appello di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante, ai sensi dell'art.13, comma 3.

3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza che si svolge in camera di consiglio, con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine perentorio è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

9. La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio adottata, comunicata alle parti e pubblicata.