Art. 27 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali
1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e di Organo Tecnico Provinciale (OTP) delle Province autonome di Trento e Bolzano sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato Provinciale Arbitri, che si avvale dell'operato dei Componenti del Comitato Regionale e Provinciale. Lo stesso provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate, rispettivamente, dal Comitato Regionale e dal Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano della FIGC - LND e SGS della propria area geografica di competenza e delle altre gare indicate dal Presidente dell'AIA e dal Presidente Federale.
2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:
a) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il calcio a undici a componenti dell'Organo Tecnico per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;
b) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il Calcio a Cinque ad un componente ovvero, in ragione di comprovate esigenze tecniche, a più componenti individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica nel ruolo, per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;.
c) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'OTR e dell'OTP;
d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale e provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d);
e) propone al Comitato Nazionale la nomina dei componenti, dei referenti e dei collaboratori dell'OTR e dell'OTP nell'ambito dei limiti numerici fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. f);
3. Le funzioni di OTS sono svolte dal Presidente di Sezione, che si avvale di eventuali componenti dallo stesso nominati e scelti all'interno del Consiglio Direttivo Sezionale per la singola stagione sportiva.
E' data facoltà all'OTS di avvalersi di collaboratori.
L'Organo Tecnico Sezionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali o Locali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più Sezioni nella medesima provincia ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dall'Organo tecnico regionale o provinciale.
4. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a 5, di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.