Art. 27 – Procedimento d’appello

1. La Commissione CONI Agenti Sportivi, con collegio di tre componenti designato dal Presidente, che può farne parte, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione Federale Agenti Sportivi, secondo quanto previsto dal Regolamento Disciplinare CONI Agenti Sportivi.