Art. 27 - Riconoscimento degli Enti di promozione sportiva

1. Gli Enti di promozione sportiva nazionali sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti:

a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta, ai sensi degli artt. 12 e ss. Cod. Civ.;

b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all'articolo precedente;

c) avere una presenza organizzata in almeno quindici Regioni e settanta Province;

d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila;

e) aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno quattro anni;

1-bis Gli Enti di promozione sportiva su base regionale sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti:

a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta, ai sensi degli articoli 12 e ss. del Codice Civile;

b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all'articolo precedente;

c) avere una presenza organizzata in ognuna delle province e nella stessa regione di riferimento;

d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, affiliate come disciplinato nel regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.