Art. 27 - Rimborso spese per gare non disputate o interrotte. Sanzioni.
1. La Società Associata che rinunzia alla disputa di una gara ufficiale deve darne comunicazione alla Lega Serie A ed all'altra Società Associata, via P.E.C., entro le ore ventiquattro del quarto giorno che precede quello fissato per la disputa della gara.
2. Il Consiglio stabilisce, con criterio di equità, l'entità delle sanzioni pecuniarie da irrogarsi, ai sensi dell'art. 53, comma 7, delle N.O.I.F., alle Società Associate che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di gare del Campionato di Serie A.
3. La rinunzia alla disputa o alla prosecuzione di una gara comporta anche l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle N.O.I.F.
4. Il Consiglio stabilisce, con criterio di equità, se devono essere irrogate sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 53, comma 7, delle N.O.I.F., alle Società Associate che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di gare amichevoli, di Coppa Italia o di Supercoppa di Lega, e ne determina l'eventuale entità.