Art.28 – Obbligo di disputare le gare - FIPAV -
1. Le squadre hanno il preciso obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara qualunque ne sia la condizione.
2. La violazione di tale disposizione costituisce infrazione disciplinare sanzionata ai sensi del Regolamento Giurisdizionale.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al primo comma qualunque istanza presentata dall'affiliato che non abbia iniziato o non abbia portato a termine la gara sarà automaticamente dichiarato inammissibile.
4. Le squadre potranno presentare all'ufficiale di gara istanza su particolari eventi contrari ai regolamenti della FIPAV o alle Regole di Gioco o comunque a loro parere influenti sul regolare andamento dell'incontro.
5. La procedura dell'istanza, che può essere preannunciata sia prima che durante l'incontro, è regolata dall'art. 23 del Regolamento Giurisdizionale.