Art.28 – Revoca e sospensione dell'omologazione alla FIPAV
1. La regolarità del tesseramento, una volta omologato, non può essere in alcun modo contestata, salvo che l'omologazione sia revocata o sospesa.
2. L'omologazione deve essere revocata se è stata ottenuta attraverso la produzione di documenti falsi. L'omologazione deve essere sospesa se viene a mancare il requisito della idoneità fisica, di cui al precedente articolo 21, comma 3.
3. La competenza per la revoca o la sospensione dell'omologazione appartiene all'Ufficio Tesseramento i cui provvedimenti possono essere impugnati dinanzi la Commissione Tesseramento Atleti secondo quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale.