Art.28 – Assemblea Nazionale: diritto di voto - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1.NelleAssembleefederalihannodirittoadunvoto,semprechéinregolacon la riaffiliazione, i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. A tal fine, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
2. Per le società che svolgono unicamente attività di beach-volley, il requisito della pratica con continuità di effettiva attività agonistica, si intende realizzato con la partecipazione ad almeno tre tappe del Campionato Italiano o di Tornei autorizzati. Le società di beach-volley che svolgono l'attività agonistica sopra indicata maturano un voto dopo il periodo di affiliazione indicato al comma 1. L'attività di beach-volley non dà comunque diritto ai voti supplementari di cui ai successivi commi 3 e 4.
2 bis. Per le società che svolgono unicamente attività di sitting volley, il requisito della pratica con continuità di effettiva attività sportiva, si intende realizzato con la partecipazione al Campionato Italiano o ad almeno 5 Tornei autorizzati. Le società di sitting volley che svolgono l'attività sportiva sopra indicata maturano un voto dopo il periodo di affiliazione indicato al comma 1. L'attività di sitting volley non dà comunque diritto ai voti supplementari di cui ai successivi commi 3 e 4.
3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti oltre al proprio voto, ciascuna società o associazione sportiva affiliata ha diritto, sia per il settore maschile sia per il settore femminile, ad un numero supplementare di voti, in connessione alla partecipazione ai campionati federali ed ai risultati conseguiti nella stagione agonistica immediatamente precedente l'Assemblea nazionale.
4. I voti supplementari ammontano:
a) ad uno per la partecipazione a ciascun campionato di categoria indetti annualmente dal Consiglio Federale;
b) ad uno per la partecipazione a ciascuno dei campionati regionali di primo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (1^- 2^- 3^ divisione maschile e femminile);
c) a due per la partecipazione a ciascuno dei campionati regionali di secondo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (serie D maschile e femminile);
d) a tre per la partecipazione a ciascuno dei campionati nazionali di primo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (Serie B1 - B2 – C maschile e femminile;
e) a quattro per la partecipazione a ciascuno dei campionati nazionali di secondo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (Serie A1 e A2 maschile e femminile);
f) ad uno per la prima posizione in classifiche di campionati regionali di primo e secondo livello che dia diritto alla promozione; nei campionati che si disputano con più gironi il voto supplementare spetta ad una sola società promossa per ogni girone e nel caso di più promozioni nello stesso girone va attribuito soltanto alla società migliore classificata fra le promosse; se, in un girone nessuna squadra è stata promossa, il voto supplementare non va attribuito ad alcuna società.
g) a due per la prima posizione in classifiche di campionati nazionali di primo e secondo livello che dia diritto al titolo di Campione d'Italia o alla promozione; nei campionati che si disputano con più gironi il voto supplementare spetta ad una sola società promossa per ogni girone e nel caso di più promozioni nello stesso girone va attribuito soltanto alla società migliore classificata fra le promosse; se, in un girone nessuna squadra è stata promossa, il voto supplementare non va attribuito ad alcuna società.
h) ad uno per il Titolo di Campione Regionale dei campionati di categoria che non prevedono la disputa della Finale Nazionale.
i) a due per il Titolo di Campione Nazionale dei campionati di categoria che prevedono la disputa della Finale Nazionale; in questi campionati il Titolo di Campione Regionale non dà diritto ad ulteriori voti supplementari. La partecipazione con più squadre allo stesso Campionato non dà diritto ad ulteriori voti supplementari.
5. Il voto supplementare non viene attribuito se la squadra non ha portato a termine il campionato o ne è stata comunque esclusa.
6. Ai fini Assembleari alle associazioni e società sportive non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle AS/SSD aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna associazione o società sportiva potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.
7. Nel caso in cui vi siano meno di 500 società aventi diritto a voto, si applica, come unico limite quello che consente a ciascuna società di detenere al massimo 15 volte il voto di base.
8. Nelle assemblee elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi:
a) per l'elezione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per la quota parte pari al settanta per cento da chi ne ha la rappresentanza legale, per la quota parte pari al venti per cento dal rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività e per la quota parte pari al dieci per cento dal rappresentante dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività; il rappresentante degli atleti tesserati maggiorenni in attività e quello dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività sono eletti dai tesserati di ciascuna società e associazione sportiva
b) per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale da chi ne ha la rappresentanza legale per l'intera quota pari al cento per cento. Nelle assemblee non elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi per l'intera quota pari al cento per cento da chi ne ha la rappresentanza legale.