Art. 28 bis Il Segretario Generale


1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.

2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale. 

3. Il Segretario Generale, inoltre:

a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;

b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi della Segreteria Federale. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;

c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;

d) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;

e) predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;

f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;

g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;

h) dirige le attività a rilevanza economica e commerciale della Federazione.