Art. 28 bis Il Segretario Generale
1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.
3. Il Segretario Generale, inoltre:
a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi della Segreteria Federale. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;
c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
d) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
e) predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;
f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
h) dirige le attività a rilevanza economica e commerciale della Federazione.