Art. 28 Decadenza organi federali
1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione, e per l'adozione di atti conservativi o indifferibili, fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.