Art. 28 I “professionisti”
1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.
2. II rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
3. II primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33.