Art. 28 Organi di disciplina in genere

1. Sono organi di disciplina dell'AIA:

a) la Commissione Nazionale di Disciplina di I grado;

b) le Commissioni Regionali di Disciplina di I grado;

c) la Commissione di Disciplina di Appello;

d) la Procura Arbitrale.

2. I componenti degli Organi di disciplina restano in carica per un quadriennio.

3. Per tutti i componenti degli Organi di disciplina vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica. Dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.

4. Gli Organi di disciplina, in ogni stato e grado del procedimento disciplinare AIA, devono cooperare lealmente con gli Organi di giustizia federali.