Art. 28 - Procedimento di reclamo d’urgenza avanti alla Corte Sportiva d’Appello - FIPAV -
1. Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 23, comma 6, può essere proposto reclamo d'urgenza qualora:
a) in prima istanza sia stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita della gara e gli effetti della sanzione pregiudichino i diritti del sodalizio dichiarato perdente a partecipare a gare e/o a fasi di campionati, o di altre manifestazioni agonistiche ufficiali della FIPAV, che si devono disputare o avranno inizio nelle due giornate di gara immediatamente successive alla sua pronuncia.
b) in prima istanza sia stata inflitta, a giocatori ed allenatori, la sanzione della squalifica fino a tre giornate di gara ovvero la sospensione fino a trenta giorni e tali sanzioni debbano espiarsi durante fasi di campionato od altre manifestazioni ufficiali della FIPAV che si devono disputare o avranno inizio nelle giornate di gara immediatamente successive alla loro pronuncia.
2. Al reclamo d'urgenza si applicano, salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo, le disposizioni di cui all'art.27.
3. La decisione di prima istanza che produce gli effetti indicati al precedente comma 1 deve essere comunicata e pubblicata almeno 2 giorni prima della gara successiva.
4.Il termine di cui al comma che precede è prorogato di ventiquattro ore quando la data di svolgimento della gara per la quale viene inflitta la sanzione e di quella immediatamente successiva intercorrano almeno sei giorni liberi.
5. Il reclamo d'urgenza deve pervenire presso la segreteria dell'organo competente per l'impugnazione perentoriamente entro le ore 12 del giorno seguente alla data di affissione della decisione in prima istanza. Tale termine è prorogato di 24 ore nell'ipotesi prevista dal comma 4.
6. A pena di improcedibilità, al reclamo deve essere allegata la prova del versamento del contributo nella misura prevista.
7. Ricevuto il reclamo d'urgenza, la Corte Sportiva di Appello acquisisce gli atti del procedimento di prima istanza, fissa l'udienza nella quale sarà esaminata l'impugnazione, e ne dà comunicazione agli interessati nonché ai controinteressati.
8. L'udienza deve essere fissata in data tale da consentire la pronuncia della decisione di secondo grado entro le ore 24.00 del giorno prima rispetto a quello di svolgimento della gara successiva a quella alla quale si riferiscono i provvedimenti assunti nella pronuncia impugnata.
9. All'udienza possono partecipare sia gli interessati che i controinteressati, i quali hanno diritto di illustrare per iscritto ed oralmente le proprie richieste.
10. Il giudice di secondo grado in via d'urgenza può ammettere mezzi istruttori solo quando la mancata ammissione lederebbe il principio della difesa. I mezzi istruttori devono essere assunti nella medesima udienza in cui sono ammessi.