ART. 28 RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE, INTERROTTE OD ANNULLATE E GARE IN CAMPO NEUTRO

1. Le gare non iniziate o interrotte devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi: 

a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dall'arbitro in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara;

b) che uno od entrambe le squadre siano già impegnate in una gara successiva infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega o di altre competizioni internazionali alle quali le società sono state autorizzate a partecipare;

c) che si tratti di una gara infrasettimanale;

d) nella sola ipotesi di gara non iniziata, che il mancato inizio sia causato da fatti o situazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

e) di motivata decisione del Presidente, a fronte di circostanze straordinarie.

In tali casi il Presidente provvede, prima della successiva giornata di campionato, a fissare la data e l'ora di recupero della gara, da effettuarsi, possibilmente, entro quindici giorni dal provvedimento medesimo, ed in ogni caso compatibilmente con le esigenze di calendario.

2. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dall'arbitro.

3. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto dell'arbitro;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, nonché, qualora la gara venga proseguita dopo l'inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti, i calciatori tesserati dalle società interessate successivamente al momento dell'interruzione, con esclusione dei calciatori oggetto di trasferimento tra le due società in tale periodo di campagna trasferimenti, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell'arbitro il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze:

b-1) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

b-2) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

b-3) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

b-4) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

b-5) le ammonizioni singole inflitte dall'arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

b-6) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

4. Per le gare annullate il Presidente, appena possibile, provvede a fissare la data e l'ora di ripetizione della gara, da effettuarsi indicativamente entro quindici giorni dal provvedimento medesimo.

5. Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi spettano alla società ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al riconoscimento della validità dei biglietti o degli abbonamenti in occasione della prosecuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La società ospitante deve inoltre versare le percentuali spettanti alla società ospitata, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.

6. Il Consiglio Direttivo può disporre, in esecuzione di provvedimenti di autorità di giustizia sportiva o di pubblica sicurezza, che le gare organizzate dalla Lega si svolgano a porte chiuse.

7. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Presidente provvede a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 co. 1 del presente Statuto.