Art. 28 – Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso le decisioni della Commissione CONI Agenti Sportivi è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, esclusivamente per omessa o insufficiente motivazione, per violazione di legge o per violazione di una o più disposizioni del Regolamento Agenti Sportivi CONI o del Regolamento Federale Agenti Sportivi.

2. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dal deposito della decisione impugnata.

3. Con il provvedimento che definisce il giudizio il Collegio di Garanzia, se accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata a rinvia nuovamente alla Commissione CONI Agenti Sportivi che dovrà assumere una nuova pronuncia sulla base dei principi di diritto enunciati dal Collegio di Garanzia.