Art. 28 - Risorse finanziarie degli Enti di promozione sportiva

1. Gli Enti di promozione sportiva, oltre alle entrate proprie previste dallo statuto, ricevono annualmente un contributo da parte del CONI, con riferimento alla consistenza organizzativa e all'attività svolta.

2. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.

3. La Giunta Nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli Enti, adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.