Art.29 – Assemblea Nazionale: deliberazioni - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Salvo quelle aventi per oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione, le delibere sono validamente approvate dall'Assemblea ove ottengano la maggioranza dei voti presenti.
2. Tutte le votazioni per le elezioni alle cariche federali devono avvenire a scrutinio segreto, le acclamazioni all'unanimità possono essere ammesse solo per le nomine onorarie. La FIPAV adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in coerenza con le modalità e regole uniformi disciplinate dalla Giunta Nazione del CONI. Se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, le altre votazioni si svolgono per alzata di mano o per mezzo di sistemi informatici equivalenti e controprova nei casi dubbi su decisione del Presidente dell'Assemblea, ovvero per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto a voto.
Gli aventi diritto a voto, per l'elezione di componenti del Consiglio Federale, hanno la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.
3. A seguito delle elezioni per le cariche federali vengono nominati:
a) alla carica di Presidente della Federazione il candidato che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati anche in caso di ballottaggio; alle cariche di Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti, salvo quanto previsto al successivo art.35, comma 1 bis;
b) alla carica di rappresentante degli atleti nel Consiglio Federale il candidato e la candidata che abbiano conseguito il maggior numero di voti;
c) alla carica di rappresentante dei tecnici nel Consiglio Federale il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti.
4. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti si procederà ad una votazione di ballottaggio.
5. Nelle assemblee nazionali elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio vengono scelti tra i componenti degli Organi di Giustizia centrali e della Procura Federale purché non candidati alle cariche federali. Il Presidente della Commissione verifica poteri è nominatodalla Federazione d'intesa con il CONI.