Art. 29 - Calendari delle competizioni ufficiali
1. Il Consiglio provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A.
2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. È peraltro in facoltà del Presidente disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le Società Associate interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare.
3. Le Società Associate che debbano disputare gare di competizioni ufficiali dell'U.E.F.A. possono richiedere al Presidente della Lega Serie A l'anticipazione o la posticipazione delle proprie gare di Campionato in conformità ai criteri stabiliti annualmente dal Consiglio.
4. La richiesta della Società Associata interessata deve essere formulata per iscritto almeno quindici giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato e il Presidente dispone con proprio provvedimento, fissando l'orario di inizio della gara.